Semplificate le procedure di soggiorno per i cittadini comunitari
Mercoledì 11 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n°30, che recepisce la direttiva 38/2004 del’Unione Europea, relativo al diritto dei cittadini dell’unione europea e i loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio dell’Unione. Di fatto con l’entrata in vigore di questo decreto le pretiche di soggiorno per i cittadini comunitari passano dalle Questure ai Comuni.
Finalmente ai Comuni viene riconosciuta la titolarità della gestione di alcune pratiche di soggiorno, in questo caso per cittadini comunitari. Da tempo infatti, sosteniamo che deve essere il Comune, l’Ente più vicino ai cittadini, ad essere l’interlocutore per tutti i cittadini sia quelli italiani, quelli comunitari e anche quelli extracomunitari, e non più l’autorità centrale a cui compete il controllo.
In concreto i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro Stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Trascorsi 3 mesi dall’ingresso è necessario d’ora in avanti iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta nessuna formalità.
Per l’iscrizione, oltre alla documentazione ordinaria per l’iscrizione anagrafica, è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. Negli altri casi è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, ed essere titolari di un’assicurazione sanitaria.
